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TD20: autofattura per regolarizzazione di fatture ricevute

Il tipo documento TD20 per la regolarizzazione spontanea: quando il fornitore non emette fattura o la emette errata. Differenza con TD17-TD19 e casi pratici.

1. Cos'è il TD20 e la sua natura regolarizzativa

Il TD20 è il tipo documento che lo standard FatturaPA riserva alle autofatture di regolarizzazione. A differenza di TD17, TD18 e TD19 — che sono adempimenti ordinari del cessionario italiano in regime di reverse charge — il TD20 è uno strumento di denuncia spontanea: lo emette il cessionario o committente quando il fornitore, italiano o estero, non ha adempiuto ai propri obblighi di fatturazione.

La base normativa è duplice:

  • Art. 6 c.8 D.Lgs. 471/97 — regolarizzazione per operazioni interne (fornitore italiano). Obbliga il cessionario a denunciare spontaneamente l'omessa fatturazione entro termini stringenti per evitare la propria sanzione.
  • Art. 46 c.5 DL 331/93 — regolarizzazione per acquisti intracomunitari. Se il fornitore UE non emette la fattura entro il secondo mese successivo all'operazione, il cessionario italiano deve emettere autofattura TD20.

In entrambi i casi il meccanismo è lo stesso: il SDI riceve un documento fiscalmente valido che registra l'operazione al posto del fornitore inadempiente. L'IVA viene liquidata e, se l'operazione è imponibile, detratta secondo le regole ordinarie. La differenza sostanziale rispetto a TD17/TD18/TD19 è che qui c'è un'anomalia alla base: qualcosa che il fornitore avrebbe dovuto fare e non ha fatto.

Natura ibrida del TD20

Il TD20 non è né una vera e propria sanzione amministrativa né un mero adempimento. È uno strumento che il cessionario usa per proteggersi: regolarizzando spontaneamente evita di essere sanzionato come corresponsabile dell'omessa fatturazione (o dell'errore). Emettere TD20 nei termini significa dimostrare diligenza e trasferire la responsabilità sanzionatoria esclusivamente sul fornitore inadempiente.

2. Quando si usa il TD20: tre scenari principali

La circolare dell'Agenzia delle Entrate 14/E del 17 giugno 2019 e la guida alla compilazione della fattura elettronica individuano tre scenari operativi per l'utilizzo del TD20:

Scenario Anomalia Norma Termine
A Fornitore italiano non emette fattura Art. 6 c.8 D.Lgs. 471/97 30 gg + 4 mesi dall'operazione
B Fornitore UE non emette fattura Art. 46 c.5 DL 331/93 15 del mese successivo al 2°
C Fattura ricevuta errata, non corretta Art. 6 c.8 lett. b D.Lgs. 471/97 30 gg dalla registrazione

Nei prossimi paragrafi analizziamo ciascun caso con un esempio concreto e i riferimenti operativi per capire quando scatta l'obbligo del TD20.

3. Scenario A: fornitore italiano non ha emesso fattura

È il caso classico disciplinato dall'art. 6 c.8 D.Lgs. 471/97. Un fornitore italiano ti ha consegnato beni o ti ha prestato un servizio, ma non ha emesso la fattura entro i termini di legge (12 giorni per fattura immediata, fine del mese successivo per fattura differita). Tu, in qualità di cessionario, hai un obbligo di denuncia: se non emetti TD20 sei sanzionato in solido con il fornitore.

Termini operativi

Il cessionario ha 30 giorni di tempo dalla scadenza del termine di 4 mesi dall'operazione per:

  1. Emettere autofattura TD20 e inviarla al SDI
  2. Versare l'IVA con F24 nella liquidazione periodica di competenza
  3. Registrare il documento nel registro acquisti e (in duplice registrazione) nel registro vendite

Esempio pratico: Luca e il consulente italiano sparito

Luca ha una srl e a gennaio 2026 ha commissionato una consulenza informatica da 3.000 € + IVA a un consulente italiano. Il lavoro viene completato e pagato a fine gennaio, ma il consulente non emette la fattura. A maggio 2026 (trascorsi 4 mesi) Luca ha 30 giorni per emettere TD20 e regolarizzare. Scadenza effettiva: 30 giugno 2026.

Imponibile

3.000,00 €

IVA 22%

660,00 €

Il versamento IVA con F24 va effettuato nella liquidazione di giugno 2026 (codice tributo 6006). La detrazione si opera contestualmente nella stessa liquidazione.

4. Scenario B: fornitore UE non ha emesso fattura

Disciplinato dall'art. 46 c.5 DL 331/93 e dal successivo c.5-bis introdotto con la riforma del 2019. Riguarda gli acquisti intracomunitari di beni e, per analogia, le prestazioni di servizi intracomunitarie per cui sia stata pattuita l'inversione contabile.

Il cessionario italiano si trova in questa situazione: ha acquistato beni da un fornitore UE (Germania, Francia, Spagna, ecc.) ma la fattura non è mai arrivata entro il secondo mese successivo all'operazione. La norma impone di emettere TD20 entro il 15 del mese successivo a quello di scadenza del termine.

Meccanismo temporale

  • Operazione effettuata: gennaio 2026
  • Termine per il fornitore UE di emettere fattura: 15 febbraio 2026
  • Secondo mese successivo all'operazione: marzo 2026
  • Fattura ancora non arrivata entro fine marzo → obbligo di TD20 entro 15 aprile 2026

Esempio pratico: Giulia e il fornitore tedesco di materiali

Giulia ha un laboratorio di elettronica e a gennaio 2026 ordina 5.000 € di componenti da un fornitore di Monaco di Baviera. I componenti arrivano a fine gennaio e Giulia li paga subito, ma la fattura non arriva. A fine marzo ancora nulla: entro il 15 aprile 2026 Giulia deve emettere autofattura TD20 e liquidare l'IVA al 22%.

Imponibile

5.000,00 €

IVA 22%

1.100,00 €

Se la fattura arriva successivamente, non va emessa una nuova autofattura TD18: bisogna solo verificare che gli importi coincidano con il TD20 già emesso.

Per approfondire le differenze tra TD17, TD18 e TD19 nelle autofatture estere ordinarie, vedi l'articolo dedicato ai codici TD17-TD18-TD19.

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5. Scenario C: fattura ricevuta errata e non corretta

L'ultimo scenario è disciplinato dall'art. 6 c.8 lett. b D.Lgs. 471/97. Il fornitore ha emesso una fattura, ma è errata: importo sbagliato, aliquota IVA non corretta, bene o servizio descritto in modo da nascondere la reale operazione, omissione di natura non imponibile. Il cessionario ha chiesto la nota di variazione, il fornitore si è rifiutato o è risultato irreperibile.

In questo caso l'obbligo del cessionario non è di ignorare la fattura errata, ma di emettere TD20 integrativa che corregga l'anomalia. Tipicamente è una fattura con imponibile e/o imposta aggiuntivi rispetto a quella ricevuta.

Casi tipici dello scenario C

  • Fattura emessa con aliquota 10% invece del 22% corretto → TD20 per la differenza d'imposta
  • Fattura emessa come “non imponibile art. 8” quando l'operazione è imponibile → TD20 per l'intera imposta
  • Fattura emessa per 1.000 € quando il valore reale dell'operazione è 1.500 € → TD20 per la differenza (500 € + IVA)
  • Fattura emessa a soggetto diverso (es. persona fisica invece di partita IVA) → il committente effettivo emette TD20

Attenzione: il TD20 non sostituisce la fattura originaria

Nel caso di fattura errata, il documento originale resta nei registri. Il TD20 si aggiunge come documento integrativo. Registrare un TD20 come storno totale della fattura originaria è un errore: la fattura originale può essere annullata solo dal fornitore con una nota di credito TD04.

6. TD20 vs TD17/TD18/TD19: denuncia o adempimento ordinario

La differenza concettuale tra TD20 e gli altri codici di autofattura per operazioni estere è sottile ma cruciale. Di seguito un confronto operativo:

Codice Natura Presupposto Stato fornitore
TD17 Adempimento ordinario Acquisto servizi dall'estero Ha emesso fattura regolare
TD18 Adempimento ordinario Acquisto beni intra-UE Ha emesso fattura regolare
TD19 Adempimento ordinario Acquisto beni extra-UE (no dogana) Ha emesso fattura regolare
TD20 Regolarizzazione Anomalia nell'adempimento del fornitore Inadempiente o errato

Il TD20 può coesistere con operazioni estere: se un fornitore UE non ha emesso la fattura intra-UE, emetti TD20 (non TD18). Il codice TD18 si userebbe solo se la fattura arrivasse regolarmente e dovessi integrarla con l'IVA italiana.

7. Come si compila il TD20

La compilazione di un TD20 segue uno schema preciso:

CedentePrestatore

I dati del fornitore inadempiente, non del cessionario. In TD20, il CedentePrestatore non sei tu: è il soggetto che avrebbe dovuto emettere la fattura. Compili con i dati che hai a disposizione: ragione sociale, partita IVA, sede. Per i fornitori esteri valgono le regole già viste nell'articolo sui dati del fornitore estero in autofattura.

CessionarioCommittente

I dati del soggetto che emette il TD20, ovvero tu stesso. Partita IVA italiana, denominazione, sede, codice destinatario.

DatiGeneraliDocumento

  • TipoDocumento: TD20
  • Data: data di emissione dell'autofattura (non dell'operazione originaria)
  • Numero: progressivo della tua numerazione autofatture
  • Divisa: EUR

Registrazione

Il TD20 va registrato sia nel registro acquisti (per la detrazione) sia nel registro vendite (per la liquidazione dell'imposta a debito). È la classica doppia registrazione tipica del reverse charge. In contabilità l'effetto è neutro: l'IVA a debito compensa l'IVA detratta.

8. Versamento IVA con F24

Il TD20 implica la liquidazione ordinaria dell'IVA nella periodica di competenza. Se il TD20 viene emesso a maggio, confluirà nella liquidazione di maggio (mensile) o del secondo trimestre (trimestrali).

Periodicità Codice tributo Scadenza versamento
Mensile 6001 (gen), 6002 (feb), ... 6012 (dic) 16 del mese successivo
Trimestrale 6031, 6032, 6033, 6034 16 del 2° mese succ. al trimestre

Nota operativa: se hai IVA a credito dalla stessa liquidazione sufficiente ad assorbire l'IVA del TD20, non c'è alcun esborso effettivo. Se l'operazione era imponibile con piena detraibilità, l'effetto è neutro. L'imposta diventa un costo solo se soggetta a limiti di detraibilità (es. spese auto, telefonia, regime speciale).

9. Sanzioni e ravvedimento operoso

Il TD20 riduce ma non elimina la posizione sanzionatoria. Ecco come funziona:

Situazione Sanzione cessionario Riferimento
TD20 emesso nei termini Nessuna sanzione Art. 6 c.8 D.Lgs. 471/97
TD20 omesso (cessionario non denuncia) 100% dell'imposta, min. 250 € Art. 6 c.8 D.Lgs. 471/97
TD20 emesso in ritardo 90% dell'imposta, min. 250 € Art. 6 c.9-bis D.Lgs. 471/97
Violazione formale (no impatto IVA) Da 250 a 2.000 € Art. 6 c.5-bis D.Lgs. 471/97

Ravvedimento operoso

Se il TD20 viene emesso oltre i termini di legge, il cessionario può avvalersi del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97) per ridurre la sanzione. Le riduzioni variano in funzione del ritardo:

  • Entro 30 giorni dal termine: sanzione ridotta a 1/10 del minimo
  • Entro 90 giorni: riduzione a 1/9
  • Entro l'anno: riduzione a 1/8
  • Entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo: riduzione a 1/7
  • Oltre: riduzione a 1/6, fino alla notifica dell'accertamento

Per approfondire il ravvedimento e i calcoli delle sanzioni sulle autofatture estere vedi l'articolo Autofattura estera in ritardo: sanzioni e ravvedimento.

10. XML di esempio completo

Di seguito un XML completo per un TD20 scenario B (fornitore UE che non ha emesso fattura). Giulia, srl italiana, regolarizza un acquisto di 5.000 € di componenti elettronici da Elektronik GmbH (Germania).

td20-scenario-b.xml
<FatturaElettronicaHeader>
  <CedentePrestatore>
    <DatiAnagrafici>
      <IdFiscaleIVA>
        <IdPaese>DE</IdPaese>
        <IdCodice>123456789</IdCodice>
      </IdFiscaleIVA>
      <Anagrafica>
        <Denominazione>Elektronik GmbH</Denominazione>
      </Anagrafica>
      <RegimeFiscale>RF18</RegimeFiscale>
    </DatiAnagrafici>
    <Sede>
      <Indirizzo>Leopoldstrasse 12</Indirizzo>
      <CAP>00000</CAP>
      <Comune>München</Comune>
      <Nazione>DE</Nazione>
    </Sede>
  </CedentePrestatore>
  <CessionarioCommittente>
    <DatiAnagrafici>
      <IdFiscaleIVA>
        <IdPaese>IT</IdPaese>
        <IdCodice>12345678901</IdCodice>
      </IdFiscaleIVA>
      <Anagrafica>
        <Denominazione>Giulia Elettronica Srl</Denominazione>
      </Anagrafica>
    </DatiAnagrafici>
  </CessionarioCommittente>
</FatturaElettronicaHeader>

<FatturaElettronicaBody>
  <DatiGenerali>
    <DatiGeneraliDocumento>
      <TipoDocumento>TD20</TipoDocumento>
      <Divisa>EUR</Divisa>
      <Data>2026-04-10</Data>
      <Numero>AF-2026-04</Numero>
      <Causale>Regolarizzazione ex art. 46 c.5 DL 331/93 — operazione effettuata a gennaio 2026</Causale>
    </DatiGeneraliDocumento>
  </DatiGenerali>
  <DatiBeniServizi>
    <DettaglioLinee>
      <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
      <Descrizione>Componenti elettronici — regolarizzazione</Descrizione>
      <PrezzoUnitario>5000.00</PrezzoUnitario>
      <PrezzoTotale>5000.00</PrezzoTotale>
      <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
    </DettaglioLinee>
    <DatiRiepilogo>
      <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
      <ImponibileImporto>5000.00</ImponibileImporto>
      <Imposta>1100.00</Imposta>
      <EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
    </DatiRiepilogo>
  </DatiBeniServizi>
</FatturaElettronicaBody>

Note sul tracciato: il TD20 emesso dal cessionario riporta sempre il fornitore inadempiente come CedentePrestatore. La causale deve indicare esplicitamente il riferimento normativo (art. 6 c.8 D.Lgs. 471/97 o art. 46 c.5 DL 331/93) e la data dell'operazione originaria: serve a evitare confusione con autofatture ordinarie in caso di controllo.

11. Domande frequenti

Qual è la differenza tra TD20 e TD17?

TD17 è l'adempimento ordinario del cessionario italiano che integra una fattura estera ricevuta regolarmente in reverse charge. TD20 è invece una denuncia spontanea: si usa quando il fornitore non ha emesso fattura entro i termini, oppure l'ha emessa errata e non la corregge. Con TD20 il cessionario regolarizza al posto del fornitore inadempiente.

Entro quando va emessa l'autofattura TD20?

Per le operazioni interne (art. 6 c.8 D.Lgs. 471/97): entro 30 giorni dal termine di 4 mesi dalla data dell'operazione. Per gli acquisti intracomunitari (art. 46 c.5 DL 331/93): entro il 15 del mese successivo a quello di scadenza del termine di 2 mesi dall'operazione.

Con il TD20 evito la sanzione?

No. Il TD20 emesso nei termini riduce la posizione sanzionatoria del cessionario ma non la elimina del tutto. La sanzione ordinaria resta a carico del fornitore inadempiente. Se il TD20 è emesso in ritardo, il cessionario subisce sanzioni ex art. 6 c.9-bis D.Lgs. 471/97, riducibili con ravvedimento operoso.

Devo versare l'IVA con F24 anche se emetto TD20?

Sì, se l'operazione era imponibile. Il TD20 registra l'operazione: l'IVA a debito va liquidata e versata con F24 nei termini della liquidazione periodica (mensile o trimestrale). Contemporaneamente il cessionario porta in detrazione la stessa IVA, ottenendo un effetto neutro salvo limiti di detraibilità.

Il fornitore estero non mi ha mai mandato la fattura: uso TD20 o TD17?

Dipende. Se il fornitore UE emette la fattura ma tu non la ricevi entro il secondo mese successivo all'operazione, devi emettere TD20 di regolarizzazione ex art. 46 c.5 DL 331/93. Se invece la fattura arriva regolarmente ma senza IVA (reverse charge), emetti TD17 (servizi) o TD18 (beni intra-UE). Il TD20 è per la fattura mancante, non per la fattura ricevuta.

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